(1) Ai fini di garantire ed assicurare, in sintonia ed attuazione degli obiettivi perseguiti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare negli articoli 106 e 174, come letti ed interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, un adeguato servizio di distribuzione di energia elettrica - anche in un’ottica di favorire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, concernente lo Small Business Act - con adeguati standards e livelli qualitativi anche nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale, i comuni territorialmente interessati possono avvalersi di enti collettivi senza scopo di lucro in possesso dei necessari requisiti tecnici.