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In vigore al: 11/09/2012

t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 151)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 27 dicembre 2011, n. 52.

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, ”Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”)

(1) Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è inserito il seguente articolo:

“Art. 14/bis (Agenzia per l’energia - Alto Adige)

1. Nell’ottica delle finalità di cui all’articolo 14 è istituita presso il Dipartimento all'Urbanistica, ambiente ed energia l’Agenzia per l’energia - Alto Adige, di seguito denominata Agenzia. L’Agenzia è un ente strumentale non economico della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

2. Finalità dell’Agenzia è la promozione, il coordinamento e l’attuazione, nel settore dell’energia, delle politiche innovative e di sostenibilità ambientale, di risparmio e di efficienza energetica nei processi produttivi e nei consumi finali nonché delle politiche energetiche di rete con le istituzioni europee, nazionali e dell’arco alpino. L’Agenzia collabora con enti pubblici e privati e società, che fungono da centri per l'innovazione e la ricerca economica nonché per la tutela dei consumatori. Per il raggiungimento di tali fini l’Agenzia può compiere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari alle attività istituzionali, anche commerciali, purché non prevalenti.

3. Nello statuto dell’Agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sono disciplinati gli organi e l’organizzazione interna, il funzionamento dell’Agenzia e ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato nel presente articolo. Nello statuto vengono altresì definite le modalità di determinazione delle tariffe per l’attività di certificazione dell’Agenzia.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all’Agenzia un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell’Agenzia, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a garantire il subentro dell’Agenzia in tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla società “Agenzia Casaclima S.r.l”, ivi compresi quelli relativi al personale, che verranno definiti con apposita regolamentazione.“

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