(1) È istituita l’azienda “Terme di Merano”, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale, di seguito denominata Azienda.
(2) Finalità dell’Azienda è la conduzione delle Terme di Merano, delle relative strutture wellness e dei relativi parcheggi nonché la valorizzazione e l’utilizzazione, nell’interesse pubblico, di sorgenti termali, sorgenti radioattive e sorgenti d’acqua minerale nel Burgraviato.
(3) Nello statuto dell’Azienda, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sono disciplinati gli organi e l’organizzazione interna, il funzionamento dell’Azienda e ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato nel presente articolo.
(4) La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a garantire il subentro dell’Azienda in tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla società “Terme di Merano S.p.A.”, ivi compresi quelli relativi al personale, che verranno definiti con apposita regolamentazione.
(5) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all’Azienda un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell’Azienda, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.