(1) Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l’efficienza della gestione dei contratti pubblici è istituita l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Agenzia, che assume la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di centrale d’acquisto, con il compito di svolgere attività di consulenza, preparazione, indizione e di aggiudicazione nelle gare per l’acquisizione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, anche tramite convenzioni-quadro.
(2) L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e piena indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
(3) Il servizio dell’Agenzia è utilizzato dalle strutture organizzative della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti, dagli istituti di istruzione scolastica e, in generale, dagli organismi di diritto pubblico da essa costituiti e comunque denominati, da società da essa costituite o partecipate, nonché dai loro consorzi e associazioni.
(4) Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e, in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni e gli istituti di istruzione universitaria presenti ed operanti nel territorio provinciale, possono ricorrere al servizio della SUA, anche ai fini di cui all’articolo 33, comma 3/bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.
(5) La Giunta provinciale espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell’Agenzia, approva lo Statuto della stessa e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra Provincia ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi. Nello statuto sono altresì determinate le forme di remunerazione ai sensi dell’articolo 11 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
(6) Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi anche in qualità di stazione appaltante.
(7) L’Agenzia
- gestisce il Sistema informativo sui contratti pubblici, il servizio E-procurement e l’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in breve Osservatorio provinciale;
- collabora con gli utilizzatori del servizio per la corretta individuazione dello schema contrattuale, la redazione dei disciplinari, dei capitolati speciali ed atti di gara e per la stipula del contratto;
- definisce, in collaborazione con gli utilizzatori del servizio, il criterio di aggiudicazione e di valutazione delle offerte;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso.
(8) L’Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’Agenzia può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.