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In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 39 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è inserito il seguente comma:

“3/bis. Se il comune non provvede ai sensi del comma 3 la Provincia può intervenire sostituendosi al comune stesso. In tal caso le spese sostenute sono a carico del comune, salva la presenza di un interesse generale.”

(2) Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Le mancate denunce o le denunce di qualsiasi tipo in materia di gestione dei rifiuti che siano incomplete o presentate fuori termine non comportano danni irreversibili; per queste violazioni si applicano le norme procedurali di cui all’articolo 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.”