In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni")

(1) Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

“1. Al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un’indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.”

(2) La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione con effetto dalla data di insediamento del primo Consiglio dei comuni eletto ai sensi della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4.