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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 1 (Sostegno alla produzione cinematografica)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per le produzioni cinematografiche e audiovisive al fine di promuovere l’Alto Adige per la localizzazione di produzioni cinematografiche, per sostenere lo sviluppo del settore cinematografico locale, per incrementare la crescita generalizzata dell’economia locale e per promuovere l’immagine dell’Alto Adige, valorizzandone il patrimonio artistico e le ricchezze culturali e paesaggistiche con l’ausilio di mezzi audiovisivi. Inoltre la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo la produzione cinematografica, contribuisce a rafforzare il settore audiovisivo in Europa.

(2) Nel rispetto del diritto dell’Unione europea la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle produzioni cinematografiche e audiovisive.

(3) Il regime d’aiuto di cui al comma 1 e ai relativi criteri di attuazione viene notificato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di ammissibilità degli aiuti da parte della Commissione europea. Non necessitano di notifica gli aiuti concessi in regime “de minimis” in base alle disposizioni di questo articolo ed ai relativi criteri.