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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 11 (Disponibilità degli impianti)

(1) Per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW, già presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi all’entrata in vigore della presente disposizione.