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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 10 (Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”)

(1) Al comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “; dichiara altresì inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW, non corredate del titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare.”

(2) Il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. L’Ufficio competente della Ripartizione Acque pubbliche ed energia, al fine della valutazione delle domande, trasmette gli atti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche nei casi in cui sia previsto un parere o un’autorizzazione da parte della stessa nonché, se si tratta di derivazioni a scopo idroelettrico, dal direttore dell’Ufficio Elettrificazione. In deroga agli articoli 8 e 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, ed all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, non è richiesto il preventivo parere della commissione edilizia comunale.”

(3) Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 6/bis, 6/ter e 6/quater:

“6/bis. In base alle valutazioni espresse dalla conferenza di servizi di cui al comma 6, l’assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia respinge o accoglie con decreto le domande di concessione.

6/ter. La concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché la concessione edilizia.

6/quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, il ricorso alla Giunta provinciale è ammesso unicamente avverso il decreto di cui al comma 6/bis.”

(4) Il comma 7 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. In caso di domande di estrazione di acqua sotterranea si prescinde dalle valutazioni di cui al comma 6, qualora ai fini istruttori sia necessario acquisire unicamente il parere dell’Ufficio gestione risorse idriche.”

(5) Il comma 8 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e l’articolo 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche.”

(6) Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. Le domande di derivazione a scopo potabile o irriguo, concorrenti con domande anche di grande derivazione, a scopo idroelettrico, possono essere definite a prescindere dalla definizione di queste ultime.”

(7) Dopo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: “, sentita la conferenza di servizi di cui al comma 6 dell’articolo 3. L’autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché il parere della commissione edilizia.”

(8) La rubrica dell’articolo 17 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Norma transitoria in materia di pozzi e di antichi diritti di piccole derivazioni d’acqua”.

(9) Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base agli articoli 2 e 3 del testo unico sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e non riconosciute, sono esenti dal canone e sono prorogate fino al 31 dicembre 2029. Sono altresì prorogate fino a tale data le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni già riconosciute e le loro varianti; sono escluse dalla proroga le derivazioni a scopo idroelettrico e per l’approvvigionamento potabile pubblico.”