(1) Sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli uffici dei medici provinciali e gli uffici dei veterinari provinciali aventi sede nei rispettivi territori.
(2) Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici di cui al comma precedente, ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.
(3) Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
(4) In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'amministrazione della sanità e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
(5) Fino al passaggio nei ruoli provinciali, il personale di cui al secondo comma del presente articolo, conserva il proprio stato giuridico ed è retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.
(6) Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, i medici provinciali e i veterinari provinciali continuano a svolgere, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse.
(7) Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della provincia nel cui territorio operano.