Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 20 settembre 1975, n. 252.
(1) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 15, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente articolo 12, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.