Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 20 settembre 1975, n. 252.
(1) In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali sia imposta la vaccinazione obbligatoria, si applicano le disposizioni di legge statale fino a quando la provincia non abbia emanato specifiche disposizioni di legge al riguardo.