(1) In caso di irregolarità in relazione alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 2-sexies, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima procede alla diffida, fissando un termine entro il quale le irregolarità riscontrate devono essere sanate.
(2) Il tecnico abilitato che non provvede a regolarizzare l’attestato di prestazione energetica (APE) ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-sexies o non fornisce la documentazione tecnica di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, applicata dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.
(3) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16, il Comune applica al/alla responsabile dell’annuncio la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro. 19)