Pubblicata nel Suppl. n. 1. del B.U. 5 gennaio 2010, n. 1.
(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2010, annesso alla presente legge, è approvato in 5.284.810 migliaia di euro.
(1) Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2010, annesso alla presente legge, è approvato in 5.284.810 migliaia di euro.
(1) È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2010, annesso alla presente legge.
(1) Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall’articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono descritte nell’allegato n. 1 al bilancio.
(2) La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l’anno finanziario 2010 in 16,6 milioni di euro.2)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 8, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2010, n. 12.
(1) Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall’articolo 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono descritte nell’allegato n. 2 al bilancio.
(2) La dotazione del fondo di riserva per spese impreviste è determinata per l’anno finanziario 2010 in 10 milioni di euro.
(1) Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può effettuare variazioni compensative tra glistanziamenti ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono indicati nell’allegato n. 5 al bilancio.
(1) L’assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base, per una riclassificazione anche parziale di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi dell’allegato B all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.
(1) Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2009 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l’anno 2010. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione Finanze e bilancio e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE stabilita con l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.
(1) La facoltà di cui all’articolo 45, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è esercitata entro il limite di 150 euro.
(1) È approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il bilancio della Provincia per il triennio 2010-2012, allegato alla presente legge.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis, in quanto si tratta di disposizioni finanziarie.