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(1) Per l'anno 2008 la presente legge non comporta ulteriori spese.
(2) Le spese per gli anni successivi sono determinate con legge finanziaria annuale.
(3) Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi dell'articolo 7 si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 04130 (04130.00), autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, abrogato con il successivo articolo 17, lettera a).
(1) Sono abrogati:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.