(1) L'Agenzia per la protezione civile affida il Servizio di soccorso alpino, tramite la stipulazione di una convenzione, all'organizzazione "Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol", di seguito denominata Soccorso alpino BRD-AVS, e all'organizzazione "Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS", di seguito denominata Soccorso alpino CNSAS Alto Adige. 2)
(2) Nelle zone montane, impervie e sotterranee della provincia di Bolzano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige svolgono i seguenti compiti:
- prevenzione di infortuni e attività di informazione;
- ricerca di dispersi;
- soccorso e salvataggio di persone infortunate o in pericolo;
- recupero di persone, animali e cose.
(2-bis) Le organizzazioni di soccorso alpino BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, previa autorizzazione dell’assessore/assessora competente e nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, sono autorizzate a prestare soccorso anche sul restante territorio statale nonché sul territorio del Tirolo, in quanto regione membro del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, di seguito denominato Euregio, e nei Grigioni. 3)
(2-ter) Per gli interventi di soccorso sul territorio dell’Euregio e dei Grigioni, previa stipulazione di un’apposita convenzione con gli altri membri dell’Euregio, la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti dalle organizzazioni di soccorso alpino di cui al comma 2-bis, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati. 4)
(2-quater) Per gli interventi di soccorso della durata non superiore a un mese nei territori delle altre regioni italiane, la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti, a chiedere all’autorità che ha richiesto l’intervento il rimborso dei costi sostenuti dalle organizzazioni di soccorso alpino di cui al comma 2-bis, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati. 5)
(2-quinquies) Le disposizioni sulla rinuncia al rimborso di cui ai commi 2-ter e 2-quater non si applicano ai casi previsti dall’articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche. 6)
(3) In caso di intervento anche di altri enti o organizzazioni, il o la responsabile del competente Soccorso alpino BRD-AVS o CNSAS Alto Adige coordina l'intervento.
(4) La competenza è esclusiva dei Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, se i compiti di cui al comma 2 sono svolti in zone colpite da valanghe, in zone ostiche o, in generale, in zone ove gli interventi richiedano una formazione specifica e un'idonea attrezzatura alpinistica nonché conoscenze tecniche di soccorso alpino.
(5) In caso di grandi emergenze o calamità, le autorità del Servizio per la protezione civile di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, coordinano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige.
(6) Sono fatte salve le competenze del Servizio antincendi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.