Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 2 gennaio 2007, n. 1.
Integra l'art. 17/bis della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
Riportato al n. VIII-D/b.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale della società SEL S.p.A., con sede a Bolzano, per una spesa massima di 437 milioni di euro a carico dell'esercizio finanziario 2007 (UPB 27200). Nei limiti della medesima spesa è consentito anche l'acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.
(2) A completamento del finanziamento per la ristrutturazione del complesso termale, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società Terme di Merano S.p.A., per una spesa massima di 4.000.000,00 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2007 e di ulteriori 8.500.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2008 (UPB 27200).
(3) L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è rinnovata a carico dell'esercizio finanziario 2007 per l'importo di 1.000.000,00 di euro (UPB 27200).
(1) (2) 4)
(3) (4) 5)
(5) 6)
Recano modifiche all'art. 44 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
Recano modifiche all'art. 45 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
Sostituisce l'art. 48, comma 7, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
(1) 7)
(2) 8)
Sostituisce l'art. 1, comma 1, della L.P. 15 aprile 1991, n. 9.
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 15 aprile 1991, n. 9.
Sostituisce l'art. 5, comma 3, della L.P. 17 agosto 1989, n. 5.
Integra l'art. 52 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.
Integra l'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.
Omissis.