Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 luglio 2005, n. 28.
(1) Alla spesa derivante dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, stimata in 60.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2005 e in 115.000 euro all'anno per gli esercizi finanziari successivi, si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso con le disponibilità residue dello stanziamento autorizzato alla UPB 02110 del bilancio di previsione 2005 e per gli esercizi 2006 e 2007 mediante utilizzo di una quota pari a 230.000 euro dello stanziamento previsto alla funzione/obiettivo 02, lettera b.1), del bilancio per il triennio 2005-2007.
(2) Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, è autorizzata a carico dell'esercizio 2005 la spesa massima di 125.000 euro nei limiti delle disponibilità residue dello stanziamento autorizzato alla UPB 02100 del bilancio di previsione 2005. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.