(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale della società "SEL Spa", con sede a Bolzano, nonché l'acquisto di quote di capitale della medesima, per una spesa massima di 650 milioni di euro a carico dell'esercizio 2005. Nei limiti della medesima è consentito anche l'acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.
(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a disporre un'ulteriore partecipazione della Provincia al capitale della società "SEL Spa", con sede a Bolzano, nella misura massima di 18 milioni di euro, per l'acquisto da parte della stessa di quote di partecipazione a società operanti nel settore della distribuzione di gas metano.
(3) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a disporre l'aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società "Terme di Merano Spa", con sede in Merano, sino all'importo di 5.850.000,00 euro tramite conferimento del valore degli investimenti direttamente effettuati per opere di perforazione per l'estrazione di acqua idrotermale, apportando anche al bilancio la conseguente variazione per l'iscrizione della suddetta spesa e della corrispondente entrata.
(4) L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, si intende elevata, con la medesima decorrenza, sino ad un importo di euro 9.099.000. Alla conseguente variazione di bilancio si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.
(5) L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, è rinnovata a carico dell'esercizio 2005 (UPB 27200).
(6) Inoltre è rinnovata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, a carico dell'esercizio 2005 (UPB 27200):