(1) Sono a carico del bilancio provinciale:
- a) il rimborso delle spese ai promotori di referendum ai sensi dell' articolo 9;
- b) i compensi ai componenti della Commissione per i procedimenti referendari;
- c) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, ivi incluso il rimborso delle spese sostenute dai comuni, secondo modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale.
(2) Alla liquidazione delle spese indicate al comma 1 provvede la Ripartizione Servizi centrali sulla base della documentazione riscontrata dal Segretario generale del Consiglio provinciale per quanto attiene alle spese di cui al comma 1, lettere a) e b).
(3) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002 è istituito il seguente capitolo:
Cap. 11002 - Spese connesse con i referendum popolari previsti dall'articolo 47, comma 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche), con stanziamento "per memoria".
(4) Nell'elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie, di cui all'allegato n. 1 al bilancio, è inserito il capitolo 11002.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.