(1) Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli numerati progressivamente e contenenti gli estremi della richiesta di referendum. Essi devono essere vidimati dal Segretario generale del Consiglio provinciale o da funzionario da lui incaricato e restituiti ai promotori entro tre giorni dalla presentazione.
(2) L'elettore appone la propria firma in calce alla dichiarazione della richiesta di referendum, indicando accanto alla stessa il nome e cognome, il luogo e la data di nascita nonché il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
(3) La firma va autenticata da una delle seguenti persone previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia. Sono inoltre competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della Provincia e al sindaco. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa deve indicare anche il numero di firme contenute nel foglio.
(4) Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori provvedono al deposito delle stesse presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge.