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Normativa provinciale
Tutela del paesaggio e dell' ambiente
Protezione degli animali
Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Art. 17
a) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
1)
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.
Art. 17
30)
30)
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, lettera a), della
L.P. 19 maggio 2015, n. 5
.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
a) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Disposizioni relative al trattamento degli animali)
Art. 3 (Asili per la custodia di animali randagi o abbandonati)
Art. 4 (Sistemazione di animali negli asili per animali e nei canili)
Art. 4-bis (Colombi urbani)
Art. 5 (
Contributi per la protezione degli animali
)
Art. 6 (Anagrafe degli animali di affezione)
Art. 6-bis (Disposizioni igienico-sanitarie sulla conduzione dei cani)
Art. 7 (Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole d'addestramento)
Art. 8 (Informazione, educazione e formazione)
Art. 9 (Trasporto di animali)
Art. 10 (Soccorso ad animali feriti)
Art. 11 (Custodia degli animali)
Art. 12 (Fiere, mercati ed esposizioni)
Art. 13 (Spettacoli e gare)
Art. 14 (Esperimenti sugli animali)
Art. 15 (Vigilanza)
Art. 16 (Sanzioni amministrative)
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21 (Disposizioni finali)
b) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19
c) Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 1
d) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 33
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico