(1) Ai fini della realizzazione del principio dell'insegnamento nella madrelingua di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola in lingua tedesca e della scuola in lingua italiana, ad eccezione dei ruoli per l'insegnamento della seconda lingua, è richiesta l'abilitazione nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola. Il personale che non sia in possesso dell'abilitazione conseguita nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola, deve superare un apposito esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento. Il contenuto dell'esame, che si riferisce alle particolari esigenze didattico-metodologiche, è stabilito dal competente Ufficio scolastico provinciale.
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad un incarico a tempo determinato. Gli aspiranti senza abilitazione devono sostenere il predetto esame se non hanno conseguito l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado nella lingua di insegnamento della scuola nella quale svolgeranno la loro attività.
(2/bis)I docenti di seconda lingua, qualora non abbiano conseguito l’abilitazione nella lingua da insegnare oppure non abbiano conseguito l’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado in una scuola, la cui lingua di insegnamento corrisponde alla lingua da insegnare, devono superare un apposito esame sulla conoscenza della lingua da insegnare. 3)
(3) Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.
(4) Ai ruoli provinciali del personale docente di lingua straniera nelle scuole di ogni ordine e grado possono accedere anche gli aspiranti provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea di madrelingua corrispondente alla lingua straniera da insegnare, purché dimostrino adeguata conoscenza della lingua di insegnamento della scuola di destinazione, da accertarsi davanti ad apposita commissione istituita presso gli Uffici scolastici provinciali. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.
(5) Il personale docente di seconda lingua, tedesca rispettivamente italiana, della scuola elementare e secondaria è ammesso a partecipare ai concorsi per il personale ispettivo e direttivo delle scuole, rispettivamente, in lingua tedesca o italiana.
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