Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
(1) 2)
(2) Per le violazioni delle prescrizioni contenute nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, commesse in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni ivi previste.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, come modificata ai sensi del comma 1.
Reca modifiche alla L.P. 9 giugno 1978, n. 28.
Reca modifiche alla L.P. 17 luglio 1987, n. 14.
(1) All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, per la violazione delle norme inerenti alla commercializzazione, all'importazione e alla detenzione di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, nonché delle norme concernenti la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvede nell'ambito provinciale il direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia, che rilascia anche le relative autorizzazioni.
Reca modifiche alla L.P. 19 giugno 1991, n. 18.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.