(1) La direzione generale verifica la funzionalità, l'efficienza e la produttività dell'azienda sanitaria.
(2) La direzione generale rileva in base alla metodologia fornita dalla Provincia, eventualmente tramite esperti esterni, il carico di lavoro ed il fabbisogno di personale all'interno di ciascuna Unità organizzativa, che è tenuta a fornire le necessarie informazioni ed a collaborare. Sulla base delle relative analisi, il direttore generale dispone l'assegnazione o il trasferimento di personale.
(3) Presso il direttore generale è istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'azienda sanitaria.
(4) Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa o su richiesta del direttore generale o dell'assessore provinciale alla sanità, effettua e dispone ispezioni e accertamenti diretti, ha accesso ai documenti e può richiedere, anche oralmente, informazioni alle unità organizzative; esso riferisce al direttore generale e all'assessore provinciale alla sanità sui risultati della propria attività segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate. Il nucleo si può avvalere, su autorizzazione del direttore generale, di esperti anche estranei all'amministrazione.
(5) La composizione del nucleo di valutazione si differenzia a seconda che venga valutato il settore amministrativo o sanitario ed è composto da tre membri tra cui un rappresentante nominato dall'assessore provinciale alla sanità, un rappresentante della direzione generale dell'azienda sanitaria ed un esperto esterno.
(6) A prescindere dalle verifiche effettuate dal nucleo di valutazione, l'assessore provinciale alla sanità può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni e verifiche nelle aziende sanitarie.
(7) I criteri generali e le modalità per la valutazione sono determinati dalla Giunta provinciale.9)