(1)La Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” favorisce lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti. In particolare,
(2) La Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta“ favorisce opportune sinergie con le biblioteche dei Comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano e con altre istituzioni operanti sul territorio e fuori provincia per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2. 2)
(1)Il comitato scientifico è composto da cinque membri esperti a livello locale e nazionale in materia di cultura, letteratura, storia, biblioteconomia e catalogazione, appartenenti al gruppo linguistico italiano e nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura italiana.
(2) Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il/la presidente.
(3) Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” partecipa alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo; funge da segretario/segretaria un impiegato/un’impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. 3)
(1)Il comitato scientifico è l’organo consulente per tutto ciò che concerne l’attività tecnico-scientifica della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”.
(2) Il comitato scientifico viene convocato almeno tre volte all’anno. Viene convocato inoltre ogni volta che il/la presidente del comitato stesso o il direttore/la direttrice della Biblioteca lo ritengano necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l’indicazione dei punti all’ordine del giorno, da almeno due membri del comitato.
(3) Il comitato scientifico ha in particolare le seguenti attribuzioni:
(1)Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” esercita le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici d’ufficio dall’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nell’ambito dei compiti stabiliti dal regolamento sulla denominazione e sulle competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. 5)
(1)Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della gestione di una biblioteca, alla Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” è riconosciuta autonomia funzionale.
(2) Le entrate della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”, nelle quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, donazioni, lasciti ed altre assegnazioni, affluiscono in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale.
(3) La riscossione delle tariffe è effettuata tramite un agente della riscossione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
(4) I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” sono messi a disposizione su appositi capitoli di spesa del bilancio della Provincia a favore della ripartizione competente. 6)
(1)La dotazione organica della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale.
(2) Il trattamento economico e giuridico del personale della Biblioteca corrisponde a quello del personale provinciale.
(3) Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca provinciale può altresì avvalersi di collaborazioni esterne. 7)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge delle Provincia.