(1) Per il personale della Provincia autonoma di Bolzano nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata il trattamento di fine servizio è disciplinato, con decorrenza dal 1° luglio 1999, dall'articolo 2120 del codice civile nonché, nei limiti consentiti, dalla contrattazione collettiva a livello provinciale. Dal trattamento di fine rapporto spettante ai sensi del predetto articolo è detratta l'indennità di fine servizio, comunque denominata, maturata a carico degli enti di previdenza obbligatoria o presso gli enti di provenienza, in caso di passaggio per legge. Fino a quando non sarà diversamente disciplinato dalla contrattazione collettiva, continuano ad applicarsi le norme provinciali che consentono di concedere acconti sul trattamento comunque denominato di fine rapporto.
(2) L'indennità di buonuscita maturata fino al 30 giugno 1999 ai sensi della vigente disciplina provinciale viene determinata secondo la normativa medesima e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi a tale data, con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, 4° e 5° comma, del codice civile, detratti gli acconti già corrisposti.
(3) La determinazione della misura, delle modalità e dei termini di contribuzione ai Fondi pensione complementare è demandata, in base ai principi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche, ad apposito accordo tra le amministrazioni di cui al comma 1 e le organizzazioni sindacali. In attesa dell'emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso, come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l'emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ai fini dell'indennità premio di servizio.
(4) Con decorrenza 1° luglio 1999 sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente articolo nonché, in particolare: