Pubblicata nel B.U. 21 aprile 1998, n. 17.
(1) L'articolo 17 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è abrogato.
(2) I contratti di comparto del personale dipendente degli enti locali e i contratti di formazione-lavoro devono recepire le agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(3) 5)
Sostituisce l'art. 1 della L.P. 10 luglio 1992, n. 29.