(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia al capitale della S.T.A.-Strutture Trasporto Alto-Adige S.p.A. con sede a Bolzano, fino all'importo massimo di spesa di lire 10 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1998 (capitolo 12250)
(1) 6)
(2) 7)
(1)(2)(3) 13)
(4) 14)
(1) 18)
(2) Il comma 5 dell'articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è abrogato.
(3) 19)
(4) 20)
(5) 21)
(1) 23)
(2) 24)
(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
(2) 31)
(3) 32)
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.