(1) La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere rilasciata anche ad imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane di cui agli articoli 7 e seguenti della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, ed iscritte in tutte e quattro le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, purché i titolari delle stesse oltre a possedere i requisiti personali di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, posseggano anche il requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.
(2) Il requisito professionale previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 può essere posseduto anche solamente dal responsabile tecnico nominato ai sensi di legge, il quale dovrà possedere anche i requisiti personali di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Anche nel caso di consorzi tra imprese artigiane, le cui officine assieme coprano tutte e quattro le sezioni del citato registro degli esercenti attività di autoriparazione, è sufficiente che sia il responsabile tecnico a possedere il requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del citato ruolo degli artigiani qualificati, oltre naturalmente ai requisiti personali richiesti dall'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 3)
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese industriali e relativi consorzi, purché esercenti attività di autoriparazioni. 4)