(1)La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione finanziaria fino al 100 per cento mediante acquisto di quote di capitale o sottoscrizione di aumento di capitale del “Techno Innovation South Tyrol (TIS). 5)
(2) La società attua i programmi di innovazione, ricerca e sviluppo sulla base delle indicazioni del Piano strategico pluriennale di ricerca e innovazione, approvato dalla Giunta provinciale.
(3) La società supporta la Ripartizione provinciale Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative nell'accreditamento degli enti pubblici e privati che svolgono attività di diffusione delle conoscenze tecnologiche nel campo dell'innovazione a favore delle imprese locali.
(4) Possono entrare a far parte della società altri enti pubblici e privati che si impegnino a contribuire, attraverso risorse finanziarie, umane, scientifiche, tecnologiche o di know-how, allo sviluppo della società stessa.
(5) L'atto di modifica e lo statuto della società sono approvati dalla Giunta provinciale. I rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e controllo della società sono nominati dalla Giunta provinciale.
(6) L'assessore provinciale competente in materia di innovazione può essere autorizzato dalla Giunta provinciale a rappresentare la Provincia nell'atto di modifica della società e in tutti gli atti necessari per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1.
(7) La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione della società, a titolo di comodato gratuito, immobili di proprietà provinciale necessari per l'esercizio delle sue attività.
(8) La Provincia partecipa alle spese di gestione della società in base ai risultati raggiunti contenuti in un programma annualmente concordato con la ripartizione competente, approvato dalla Giunta provinciale e valutato da una società indipendente. Il piano sull'innovazione dell'Alto Adige fornisce le linee guida per l'elaborazione del programma annuale della società.6)