(1) Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge è comminata una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
(2) In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate.
(3) Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, di polizia forestale, nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di polizia dello Stato. Nei parchi naturali o biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è incaricato della vigilanza anche il personale degli uffici provinciali Parchi naturali ed Ecologia del paesaggio. 4)