(1) 2)
(2) (3) (4) 3)
(1) 4)
(2) 5)
(3) 6)
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 1944, comma 1, del Codice civile per un importo massimo di 20.658.276 euro, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria assunte dal Mediocredito Trentino-Alto Adige nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
(2) Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempimento del Mediocredito Trentino-Alto Adige, la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro il medesimo istituto ai sensi dell'articolo 1950 del Codice civile.
(3) La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 (UPB 27215). 7)
(1) (2) 17)
(3) 2)
(1) 22)
(2) L'articolo 3 della legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12, è abrogato.
(1) L'articolo 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sostituito dall'articolo 18 della legge provinciale 31 luglio 1987, n. 17, e modificato dall'articolo 19, comma 14, della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, è abrogato.
(1) 26)
(2) Le spese relative agli interventi di cui al comma 1 fanno carico per l'anno 1996 agli stanziamenti di bilancio autorizzati dall'articolo 1, tabella A, numeri 146 e 156, e per gli anni successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale. 27)
(1) 30)
(2) 2)
(1) 31)
(2) L'articolo 11 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, è abrogato.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.