(1) Ai fini di ristabilire parzialmente l'equilibrio e, ove possibile, restaurare il paesaggio naturale nell'ambito del bacino artificiale "Zoccolo" nel Comune di Ultimo, gravemente pregiudicato dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto idroelettrico dell'ENEL, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.
(2) I lavori consistono, in linea di massima, nel rialzo di una limitata zona lacuale con interventi sistematori necessariamente connessi e modellamenti opportuni.
(3) Il progetto viene redatto dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, la quale può avvalersi anche di liberi professionisti.
(4) All'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge provvede l'amministrazione provinciale tramite la stessa Azienda, applicando - in quanto compatibile - la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, concernente "Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo".
(5) L'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale comporta a tutti gli effetti la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.