(1) La Giunta provinciale è autorizzata a prelevare, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con norme di attuazione dello Statuto di autonomia ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i mezzi necessari dal fondo stanziato sul capitolo 102115 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e ad iscriverli sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio medesimo, nonché ad istituire, qualora mancanti, appositi capitoli di entrata o di spesa e stabilire, nel rispetto della normativa in vigore, le modalità di esercizio delle funzioni stesse.
(2) Il personale statale addetto ai servizi statali trasferiti o delegati viene inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l'ente di provenienza. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabilite le modalità del relativo passaggio ed i termini entro i quali il personale dovrà, se previsto, optare per il trasferimento alla Provincia.19)20)
(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere in servizio, in tutto o in parte, il personale stagionale già addetto ai servizi statali di cui al comma 2, previo superamento delle prove selettive per l'accesso all'impiego provinciale ai sensi della normativa in vigore. In sede di inquadramento di tale personale può essere riconosciuto il servizio già prestato presso l'ente di provenienza o, se più favorevole, può essere attribuito un trattamento economico di livello non inferiore a quello in godimento presso l'ente medesimo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le relative modalità di assunzione, nel rispetto dei seguenti criteri:
- esclusione del limite di età;
- possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ovvero anche della lingua ladina;
- determinazione dei profili professionali di inquadramento con mansioni analoghe a quelle già esercitate presso l'ente di provenienza;
- attribuzione di una posizione di precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio 21)
(4) In sede di assunzione dei servizi di cui al presente articolo la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la dotazione organica del ruolo generale del personale della Provincia per un numero massimo di unità corrispondente al personale, anche stagionale, assegnato ai relativi servizi statali, provvedendo alla copertura finanziaria mediante gli stanziamenti di cui al comma 1 sul capitolo cui vengono imputate le spese sul trattamento economico del personale provinciale.21)