(1) Le disposizioni di cui al capo II della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, modificata dalle leggi provinciali 23 dicembre 1987, n. 35 e 16 novembre 1988, n. 47, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto, nelle zone edificabili, superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 400 metri cubi nonché alle opere abusive realizzate, sempre entro lo stesso termine, relative a nuove costruzioni non superiori ai 400 metri cubi per la singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. Tali limiti sono vincolanti anche per il cambiamento della destinazione d'uso, ad eccezione dei cambiamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21 in zone residenziali o in zone produttive.
(2) Non possono essere sanate le opere:
- a) che non rispettano le distanze stabilite dallo strumento urbanistico approvato o adottato;
- b) per le quali sono state violate le disposizioni sull' obbligo di convenzionamento degli alloggi;
- c) realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco, incompatibili con le disposizioni sulla tutela ambientale di cui all' articolo 23 della legge provinciale 26 marzo 1970, n, 6, modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, dall'articolo 11 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, dall'articolo 51 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, dagli articoli 35, 36 e 37 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, dagli articoli 9, 16, 17 e 18 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21 e dall'articolo 46 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27. Nel bosco e nel verde alpino è consentito il risanamento di ampliamenti di edifici con funzione agricola o forestale nella misura massima del 15 per cento.
(3) Possono essere considerate compatibili con il verde agricolo, al solo fine della sanatoria:
- a) le opere su edifici preesistenti non eccedenti il 30 per cento dell' immobile e comunque non eccedenti i 250 metri cubi;
- b) le opere sotterranee a servizio del fabbricato principale fuori terra;
- c) il cambiamento della destinazione d' uso di vani esistenti nei limiti di cui alla lettera a).
(4) I termini contenuti nella disposizione di cui al comma 1 e decorrenti dalla data di entrata in vigore della L.P. n. 4/1987 sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
(5) Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione prevista nella tabella allegata alla L.P. n. 4/1987, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3.
(6) La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dei contributi di concessione di cui all'articolo 2 e della prima rata dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La documentazione di cui all'articolo 29 della L.P. n. 4/1987 è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegare la documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentare la perizia giurata e la certificazione nonché il progetto di adeguamento statico, di cui al comma 3, lettera b), rispettivamente al comma 5 dell'articolo 29 della L.P. n. 4/1987.
(7) L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'importo fisso indicato nella tabella A allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate trimestrali di pari importo da effettuarsi a partire dal 120° giorno, sempre dalla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella A allegata alla presente legge, ovvero l'oblazione stessa sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla L.P. n. 4/1987, il versamento dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, pari a lire 2.000.000, deve essere effettuato in unica soluzione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla L.P. n. 4/1987, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate a titolo di oblazione in forza della normativa statale, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma, sono portate in riduzione dell'importo fisso di cui sopra e, per l'eventuale parte residua, in riduzione della prima rata.
(8) I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo II della L.P. n. 4/1987, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il contributo di concessione ed urbanizzazione.
(9) Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della L.P. n. 4/1987, dell'eventuale integrazione di cui al precedente comma 8, degli oneri di concessione di cui all'articolo 2, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 6, la denuncia in catasto entro il termine di cui all'articolo 42 della L.P. n. 4/1987, modificato dall'articolo 39 della L.P. n. 47/1988, ed il decorso del termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del comune, equivale a concessione edilizia in sanatoria, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
(10) Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero o palesamente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 18 della L.P. n. 4/1987 nonché all'articolo 34 della stessa legge, modificato dall'articolo 16 della L.P. n. 35/1987.