(1) Per l'assolvimento dei compiti di consulenza didattica, psicologica e pedagogica nelle scuole materne, elementari e secondarie, presso la Sovrintendenza e le Intendenze scolastiche è istituito il Servizio di consulenza scolastica.
(1) Il Servizio offre consulenza ed assistenza ad alunni, genitori, docenti, direttori didattici e presidi in materia di:
(2) Il Servizio collabora sia con i servizi di consulenza interni alle scuole che con i servizi extrascolastici e in particolare con quelli delle unità sanitarie locali, con gli uffici per l'orientamento scolastico e professionale, con gli assistenti sociali e i consultori familiari nonché con eventuali altri servizi analoghi operanti sul territorio.
(3) Il Servizio offre altresì la collaborazione a eventuali gruppi di lavoro costituiti presso singole scuole e alla programmazione di corsi interni di aggiornamento dei docenti nelle scuole.
(1) I Servizi di consulenza hanno la loro sede principale presso le rispettive Intendenze scolastiche. Per consentire un'attività di consulenza decentrata, la Giunta provinciale può istituire per ogni distretto scolastico una o più sedi periferiche.
(2) Le strutture periferiche del Servizio hanno sede presso scuole del rispettivo gruppo linguistico. Per l'espletamento dei compiti amministrativi i consulenti del Servizio si avvalgono del personale non docente in servizio presso tali scuole.
(3) Le spese di funzionamento e quelle per l'allestimento dei locali delle sedi periferiche sono a carico della Provincia.
(4) Per la direzione del servizio di consulenza scolastica viene incaricato nell’ambito del Dipartimento istruzione, formazione e cultura ladina, in conformità all’organico esistente, un ispettore/un’ispettrice avente rango di Direttore/Direttrice di ripartizione. Questo/Questa può appartenere anche all’amministrazione provinciale, qualora possieda un’esperienza professionale di almeno cinque anni nella direzione del rispettivo servizio.2)
(1) L'orario di servizio settimanale del personale coincide con quello prestato dagli impiegati della Provincia, con facoltà riconosciuta al Sovrintendente o all'Intendente scolastico competente di ripartire a sua discrezione il monte ore fra i giorni della settimana.
(1) Nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e del comma 15 dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la Provincia è autorizzata a stipulare un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli alunni degli istituti d'istruzione tecnica e degli istituti d'istruzione professionale a carattere statale, i quali, nell'ambito dei programmi scolastici vigenti svolgono i previsti progetti di alternanza scuola-lavoro e stages presso imprese ed istituzioni pubbliche e private. 3)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.