(1) Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale può nominare i direttori di dipartimento e di ripartizione ed i componenti del nucleo di valutazione conferendo i relativi incarichi a dipendenti in possesso di diploma di laurea che da almeno quattro anni esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o da almeno sei anni quelle di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale. 8)
(2) I dipendenti nominati ai sensi del comma 1 sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui all'articolo 15 della L.P. n. 10/1992.
(3) Le modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, non trovano applicazione in relazione al corso concorso bandito in prima applicazione della L.P. n. 10/1992.
(4) Fino al riordino delle direzioni delle scuole professionali dipendenti dalle ripartizioni 20, 21 e 22, da disporsi con regolamento di esecuzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conservati gli uffici e le direzioni di scuole esistenti nonché i relativi incarichi di direzione.
(5) Possono essere nominati direttori delle scuole professionali, prescindendo dall'espletamento di procedimento di selezione ai sensi dell'articolo 7, i dipendenti, che siano iscritti nella sezione A o B dell'albo degli aspiranti dirigenti, già preposti ad un ufficio degli ispettorati per la formazione professionale o dell'ispettorato per l'addestramento professionale nell'agricoltura ed i docenti, anche non laureati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano un incarico di direzione ai sensi dell'articolo 11 della L.P. n. 3/1973 o dell'articolo 11, comma 3 della L.P. n. 12/1987.
(6) Gli articoli 1, 3, 8, 12 e 13 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nonché le tabelle A, B, C ad essa allegate, sono abrogati.