(1) Per la concessione dei mutui e dei prestiti partecipativi, è istituito presso l’amministrazione provinciale il fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo.
(2) La gestione dei mutui e dei prestiti partecipativi concessi sul fondo di rotazione può essere affidata a istituti e aziende di credito o a enti a totale partecipazione pubblica che abbiano per statuto la promozione dell’innovazione delle imprese sul territorio provinciale.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per regolare i rapporti tra la Provincia e gli istituti, la gestione contabile dei mutui e dei prestiti, i tempi massimi per l’erogazione degli stessi e dei finanziamenti a essi connessi nonché il compenso per il servizio, le garanzie richieste, l’interesse corrisposto sulle giacenze, l’obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.3)
(4) I mutui sul fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 1 sono concessi a partire dal 1° gennaio 2017 tramite il fondo di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. 4)
(5) Le giacenze al 31 dicembre 2016 e i rientri sul fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 1 confluiranno a partire dal 1° gennaio 2017 nel fondo di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, e saranno destinate alle finalità previste dalla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, “Ricerca e innovazione”. 5)