(1) Nell’ambito del servizio di mediazione al lavoro vengono promosse e attuate misure di consulenza e informazione, orientamento professionale, formazione e riqualificazione, tirocinio, analisi dei fabbisogni di personale, ricerca e selezione di personale e ogni altra misura di politica attiva del lavoro che possa favorire l’incrocio di domanda e offerta sul mercato del lavoro. 27)
(2) La provincia può gestire direttamente o affidare, tramite convenzione, ad enti o a privati:
- studi, indagini e ricerche sulle tematiche del mercato del lavoro;
- iniziative di orientamento al collocamento e all'impiego, con prestazioni di assistenza e consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego;
- l'organizzazione di seminari e di convegni volti alla conoscenza ed all'approfondimento delle tematiche del mercato del lavoro;
- l'approntamento di materiale informativo e promozionale sul mercato del lavoro o comunque in materia di lavoro e sugli obiettivi della presente legge.
- tirocini di formazione e orientamento come definiti dalla legislazione statale, per persone svantaggiate sul mercato del lavoro e per alunni e studenti, con eventuale erogazione di sussidi ai tirocinanti e contributi alle imprese ospitanti sulla base di criteri e importi stabiliti dalla Giunta provinciale, che si assume eventualmente anche gli oneri assicurativi. 28)
(3) Il finanziamento delle attività di cui al comma 2, lettera c), può includere anche la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti nonché delle spese per la realizzazione dei relativi eventi. 29)
(3-bis) Le persone disoccupate, anche se non beneficiarie di misure di sostegno al reddito, prese in carico dai Centri di mediazione lavoro provinciali ai fini dell’avviamento al lavoro, sono tenute a collaborare attivamente, presenziando alle convocazioni e agli appuntamenti stabiliti, cercando attivamente lavoro e partecipando alle misure di politica attiva del lavoro concordate, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa vigente ovvero la perdita dello stato di disoccupazione per mancato manifesto interesse. Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 3-bis sono definite le fattispecie che configurano il mancato manifesto interesse che comporta la revoca dello stato di disoccupazione. 30)
(3-ter) Avverso i provvedimenti di revoca dello stato di disoccupazione di cui al comma 3-bis disposti dai Centri di mediazione lavoro provinciali è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di controllo sul collocamento istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49. 31)