(1) Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.
(2) Il personale, inoltre, non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi dalla normativa statale. Sono considerati festivi anche il lunedì di Pentecoste e, limitatamente alle ore pomeridiane, il Giovedi grasso e l'ultimo giorno di carnevale, il Venerdì santo, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.
(3) Per servizi speciali e per particolari esigenze di servizio l'ente di appartenenza può articolare l'orario di servizio anche in turni di servizio nei giorni festivi, salvo il diritto al giorno di riposo settimanale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.