(1) Chiunque organizzi pubblici spettacoli deve aver cura che il luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, sia idoneo sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica.
(2) Per le autorizzazioni rilasciate dal Presidente della Provincia l’idoneità dei luoghi è verificata dalla Commissione di cui all’articolo 10 e nei restanti casi dal tecnico comunale o dalla commissione comunale di cui all'articolo 10-bis. Sono da considerarsi idonei, in relazione al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antincendio e di sicurezza nonché dell’igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l’incolumità delle persone ovvero di pericolo o di disturbo per gli ambienti circostanti. 20)
(3) L’idoneità dei luoghi può essere verificata anche sulla base di idonea documentazione tecnica o delle informazioni fornite dall’organizzatore dello spettacolo o da un tecnico abilitato. 21)
(3-bis) Per i luoghi all’aperto destinati a pubblico spettacolo o intrattenimento possono essere elaborati progetti standard di idoneità, approvati dalla commissione di cui all’articolo 10 o 10-bis ovvero dal tecnico comunale per i luoghi ricadenti nell’ambito di rispettiva competenza, che contengono gli elementi e le indicazioni necessari per un utilizzo dei luoghi conforme alla loro idoneità. Non si procede alla verifica di idoneità di cui al comma 2, qualora colui il quale richiede l’autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo dichiari di essersi attenuto agli elementi e alle indicazioni per l’idoneità del luogo contenuti nei progetti standard di idoneità. I Comuni devono mantenere aggiornati i progetti standard. 22)
(4) In caso di questioni tecnicamente complesse, il sindaco può richiedere la consulenza tecnica della Commissione di cui all’articolo 10. 23)
(5) La valutazione dei rischi presenti in caso di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere effettuata tramite sistemi di parametri basati su studi scientifici. In caso di grandi eventi la Commissione di cui all’articolo 10 può consultare altri esperti. 23)
(6) Sono salve le competenze della Commissione di cui all’articolo 10 in materia di verifica di spettacoli viaggianti.23)
(6-bis) Fermo restando quanto stabilito nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11-bis, la verifica dell’idoneità di cui al comma 2 non è necessaria per luoghi all’aperto non delimitati, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. 24)
(7) L’organo competente a rilasciare l’autorizzazione ad una manifestazione agonistica di livello nazionale o internazionale di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano può, d’ufficio o anche su richiesta degli organizzatori, dichiararne l’interesse pubblico e disporre, dietro congrua indennità a favore dei proprietari o dei titolari di altri diritti reali, l’occupazione temporanea delle superfici che, per accertate esigenze di sicurezza, sono necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa. L’indennità è in ogni caso a carico degli organizzatori. In caso di contestazione in merito all’entità dell’indennità, sulla stessa decide la Giunta provinciale, sentito l’Ufficio provinciale Estimo.23)