(1) Con le disponibilità dei fondi di rotazione di cui all'articolo 2 e nell'ambito della relativa gestione fuori bilancio, la Giunta provinciale può anche finanziare gli interventi degli espropri immobiliari nonché di urbanizzazione primaria finalizzati alle aree da destinare ad insediamenti produttivi ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
(2) Il ricavo dell'alienazione alle imprese delle aree produttive di cui al comma 1 o dalla cessione di diritto di superficie riaffluisce direttamente alle disponibilità dei fondi medesimi.12)
(3) La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti delle relative disponibilità. 13)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.