(1) Le domande di agevolazione sono presentate alla Giunta provinciale, la quale, previo esame preliminare di merito, le trasmette all'istituto o azienda di credito per gli adempimenti di competenza e per la concessione dei mutui o dei finanziamenti in leasing.
(2) Gli istituti o le aziende di credito provvedono all'istruttoria tecnico-finanziaria delle domande, nel rispetto dei criteri e dei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e deliberano la concessione provvisoria dei mutui o l'effettuazione provvisoria dei finanziamenti in leasing con l'applicazione dei tassi agevolati determinati ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.
(3) Con apposita deliberazione, la Giunta provinciale, sulla base degli atti trasmessi dagli istituti o aziende di credito, autorizza in via definitiva l'utilizzo dei fondi provinciali messi a disposizione ai sensi della presente legge e l'erogazione dei singoli mutui o delle singole operazioni in leasing.9)