(1) La Giunta provinciale, in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione delle normative provinciali di incentivazione di settore o comunque con apposite deliberazioni, determina:
(2) La Giunta provinciale individua i settori di intervento per i quali è previsto l'accesso ai fondi di rotazione e determina altresì la ripartizione degli apporti provinciali tra i medesimi.