Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 1991, n. 45.
Sostituisce l'art. 119 della L.P. 3 luglio 1959, n. 6.
Abrogati dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
(1) Il personale di ruolo del Consiglio provinciale può, con il suo consenso, essere trasferito nei ruoli dell'amministrazione provinciale ed è inquadrato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento del personale dell'amministrazione medesima, nel profilo professionale corrispondente al profilo già attribuito presso il Consiglio provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio prestato presso il Consiglio medesimo.
(2) Al personale trasferito è comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Nella prima ipotesi la frazione di biennio maturata alla data del trasferimento è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe stipendiale o aumento periodico.
Sostituisce l'art. 32, comma 4, della L.P. 17 agosto 1976, n. 36.
Sostituisce l'art. 15 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
Recano modifiche alla L.P. 30 giugno 1987, n. 13.
Sostituisce l'art. 55 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
Sostituisce l'art. 4 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.
(1) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, l'istituto provinciale assistenza all'infanzia è gestito, per la parte amministrativa ed organizzativa, dal dipendente cui sono state attribuite, con deliberazione della Giunta provinciale, le funzioni di coordinamento nella gestione dell'istituto medesimo.
(2) Al gestore dell'istituto spetta, oltre al trattamento economico di livello, e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, un'indennità mensile corrispondente all'indennità massima prevista per i conduttori di strutture dei centri sociali.
Recano modifiche alla L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
Omissis.
Sostituisce l'art. 11/bis della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
Modifica l'allegato A) alla L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
(1) Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, modificata dall'articolo 83 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e dall'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1982, n. 27.
(2) Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Sostituisce l'allegato B) alla L.P. 30 giugno 1987, n. 13.