(1) Le piste di uso pubblico riservate alla circolazione dei velocipedi, che non corrono sulla carreggiata di una strada, ma seguono un proprio tracciato, sono classificate quali piste ciclabili intercomunali o comunali. La costruzione e classificazione delle piste intercomunali può essere disposta dalla Provincia, rispettivamente dalla comunità comprensoriale o dal consorzio dei comuni territorialmente interessati.