Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 22 gennaio 1991, n. 4.
Omissis.
(1) 3)
(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a par tecipare alla società "Aereoporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.", mediante la sottoscrizione di azioni per un importo di spesa non superiore di lire 521 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1991 (capitolo 12250). 4)
Vedi la nota all'art. 2 della L.P. 27 luglio 1978, n. 36.
Con successive leggi provinciali la Giunta provinciale è stata autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della società e cioè per un importo di lire 455 milioni (art. 3 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2), di lire 100 milioni (art. 2, comma 3, della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15), di lire 377 milioni (art. 4 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2), di lire 150 milioni (art. 3 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18), e di lire 1.190 milioni (art. 25, comma 2, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9).
Reca modifiche alla L.P. 4 novembre 1987, n. 28.
Integra l'art. 1 della L.P. 17 agosto 1989, n. 5.
Reca modifiche alla L.P. 11 giugno 1975, n. 27.
Reca modifiche alla L.P. 21 agosto 1975, n. 46.
Reca modifiche alla D.P.G.P. 28 dicembre 1978, n. 32.
Reca modifiche alla L.P. 5 settembre 1975, n. 50.
Reca modifiche alla L.P. 25 maggio 1982, n. 20.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuo speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1991. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.