(1) L'assessore provinciale competente in materia può rilasciare permessi di raccolta di funghi per scopi scientifici o didattici, validi per zone determinate o anche per tutto il territorio provinciale, esclusi i luoghi espressamente interdetti dai proprietari dei fondi.
(2) La richiesta di permesso di cui al comma 1 deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si richiede il permesso.10)
(3) Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta.11)