(1) Il servizio sanitario della Provincia autonoma di Bolzano si avvale della collaborazione delle organizzazioni dei donatori di sangue per lo svolgimento delle attività del servizio trasfusionale.
(1) 2)
(2) 3)
(3) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a corrispondere alle organizzazioni dei donatori di sangue un contributo sotto forma di quota fissa per ogni sacca di sangue donato e messa a disposizione dei centri di prelievo operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale.
(4) La Giunta provinciale determina annualmente la quota fissa per ogni sacca di sangue donato di cui al comma 3.
(1) La legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 12 settembre 1974, n. 66, sono abrogati.
(2) La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è abrogata.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.